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RC Medici Obbligatoria: Massimali, Costi e Come Scegliere la Polizza (2026)

Admeto Verde

Admeto Verde in — Ingegnere libero professionista, fondatore di AssicurazioniGuida.it

Pubblicato il 2025/01/15 · Aggiornato il 2026/07/25

La RC medici è la polizza di responsabilità civile professionale che ogni medico-chirurgo e odontoiatra italiano deve avere per poter esercitare. L'obbligo non è una scelta discrezionale: è introdotto dall'articolo 10 della Legge 8 marzo 2017 n. 24, la cosiddetta Legge Gelli-Bianco, e i requisiti minimi della polizza sono fissati dal regolamento attuativo D.M. 232/2023. I massimali minimi di legge partono da 2 milioni di euro per sinistro per i medici generici e arrivano a 6 milioni per chirurghi, anestesisti, ortopedici e ostetrici. Il costo varia in modo significativo: si va dai 500-1.500 euro all'anno di un medico di medicina generale fino agli 8.000-15.000 euro di un cardiochirurgo o di un neurochirurgo, con tutto ciò che ne consegue sulla gestione del budget professionale.

La sorpresa, per molti colleghi che si avvicinano per la prima volta a questo adempimento, è che la scelta della polizza giusta non riguarda quasi mai il prezzo. Riguarda invece la struttura tecnica del contratto: il regime di garanzia (claims made o occurrence), la clausola di retroattività, il modo in cui vengono gestiti i sinistri in serie, la collocazione delle spese legali rispetto al massimale. Una polizza economica con massimali insufficienti o con retroattività limitata può rivelarsi, al momento di un contenzioso serio, una copertura quasi inutile. Questa guida nasce per aiutare a orientarsi in un mercato complesso, con dati normativi aggiornati e riferimenti concreti alle tariffe medie italiane.

L'Obbligo per Legge: Gelli-Bianco e Regolamento Attuativo

Fino al 2017 l'assicurazione RC per i medici era prassi diffusa ma non obbligatoria per la libera professione. La Legge Gelli-Bianco ha cambiato radicalmente lo scenario: l'articolo 10 impone a tutti i professionisti sanitari iscritti agli Ordini di essere coperti da una polizza RC per poter esercitare, e stabilisce che la mancanza di copertura comporta conseguenze patrimoniali, disciplinari e, nei casi più gravi, penali.

Il regolamento attuativo, pubblicato come D.M. 232/2023 in Gazzetta Ufficiale dopo anni di proroghe, ha fissato i contorni tecnici che per molto tempo erano rimasti all'interpretazione. Definisce i massimali minimi vincolanti, il regime di garanzia applicabile, il trattamento della retroattività e le regole per i sinistri che colpiscono più pazienti contemporaneamente (i cosiddetti sinistri in serie, tipici delle infezioni nosocomiali o degli errori diagnostici su scala allargata).

L'obbligo si applica a tutti gli iscritti agli Ordini dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri, coordinati a livello federale dalla FNOMCeO: medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, specialisti ambulatoriali, dirigenti ospedalieri per la loro attività extraistituzionale e liberi professionisti intra ed extra moenia. La polizza deve essere attiva prima dell'inizio dell'attività e deve essere rinnovata senza interruzioni. Un gap assicurativo, anche di pochi giorni, può lasciare il professionista esposto a richieste di risarcimento relative agli anni precedenti, che sono poi quelle tipicamente più gravose vista la lunga prescrizione del danno medico.

La mancanza di assicurazione non è un'infrazione formale. Sul piano patrimoniale, il medico risponde con il proprio patrimonio personale. Sul piano disciplinare, l'Ordine può arrivare alla sospensione. Sul piano penale, quando dal fatto derivino lesioni gravi o la morte del paziente, si configurano le ipotesi dell'articolo 589 (omicidio colposo) e 590 (lesioni personali colpose) del Codice Penale, con aggravanti specifiche per la violazione delle norme sulla sicurezza.

I Massimali Minimi Vincolanti

Il D.M. 232/2023 ha fissato massimali minimi che nessuna compagnia può scendere sotto. Sono distinti per tipologia di professionista e per tipo di attività svolta, e la struttura riflette la curva reale del rischio contenzioso.

Per i medici professionisti che non esercitano attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica o ostetrica, il massimale minimo è di 2 milioni di euro per ogni sinistro denunciato, con un tetto annuo di 6 milioni, pari al triplo. È il caso tipico del medico di medicina generale, dello specialista ambulatoriale non chirurgico, del radiologo, dello psichiatra, del medico di laboratorio. Sopra questo minimo il professionista può scegliere massimali superiori in base al proprio profilo di rischio: molti radiologi, vista la crescente responsabilità sulle diagnosi errate, scelgono 3-5 milioni, e molti pediati di libera scelta preferiscono salire a 3 milioni vista la delicatezza del paziente.

Per i medici che esercitano chirurgia, ortopedia, anestesia o attività ostetrica, il massimale minimo sale a 6 milioni di euro per sinistro, con 18 milioni di tetto annuo. Sono le specialità a maggior rischio contenzioso: i risarcimenti medi sono significativamente più alti, le richieste sono più frequenti e la giurisprudenza della Cassazione in materia è particolarmente severa. Rientrano qui non solo i chirurghi generali, ma anche ortopedici, anestesisti-rianimatori, ginecologi-ostetrici, chirurghi plastici, neurochirurghi, cardiochirurghi, urologi.

Le strutture sanitarie seguono una scala separata: 3 milioni per sinistro per le strutture senza attività chirurgica (9 milioni annui), 5 milioni per le strutture con attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica o ostetrica (15 milioni annui). La polizza struttura è distinta da quella del singolo professionista e copre la responsabilità della persona giuridica verso il paziente.

Soggetto Massimale minimo per sinistro Tetto annuo
Medico generico / specialista non chirurgica 2.000.000 € 6.000.000 €
Chirurgo, ortopedico, anestesista, ostetrico 6.000.000 € 18.000.000 €
Struttura sanitaria senza chirurgia 3.000.000 € 9.000.000 €
Struttura con chirurgia / ortopedia / anestesia / ostetricia 5.000.000 € 15.000.000 €

La franchigia è il secondo elemento decisivo dopo il massimale. Il regolamento consente franchigie fino a determinati limiti, ma una franchigia alta, nell'ordine dei 5.000-10.000 euro, significa che il medico paga di tasca propria tutti i sinistri di entità inferiore. La scelta della franchigia è un trade-off concreto tra premio annuo e rischio residuo: passare da una franchigia di 1.000 a una di 5.000 euro può ridurre il premio del 20-25 per cento, ma espone il professionista a esborsi diretti in caso di contenziosi minori, che sono poi la maggioranza.

Costi Medi sul Mercato Italiano

Il premio della RC medica dipende da cinque fattori che si combinano tra loro: la specialità, i massimali scelti, la franchigia, la storia sinistri del professionista e il volume di attività. I range che seguono sono basati sui dati del Bollettino Tariffe IVASS e sulle rilevazioni di mercato aggiornate al 2026, e vanno letti come ordine di grandezza, non come offerte.

Per il medico di medicina generale il premio annuo si colloca tipicamente tra 500 e 1.500 euro. Il pediatra di libera scelta paga leggermente di più, tra 700 e 1.800 euro, per il maggior rischio legato al paziente pediatrico. Lo specialista ambulatoriale non chirurgico — cardiologo, dermatologo, oculista, neurologo, internista — si muove in una fascia tra 800 e 2.500 euro. Lo psichiatra e lo psicologo, per i quali l'obbligo è arrivato più di recente con l'estensione normativa, si collocano tra 600 e 2.000 euro.

Le specialità diagnostiche pagano qualcosa in più per la crescente responsabilità sulle diagnosi: il radiologo e il medico nucleare tra 1.000 e 3.000 euro, l'anatomo-patologo in fascia simile. L'odontoiatra generico ha costi mediamente contenuti, tra 300 e 1.500 euro, ma chi fa implantologia e chirurgia orale entra in una fascia superiore, tra 1.500 e 4.000 euro, vista la specifica complessità tecnica di queste procedure.

La fascia alta è quella delle specialità chirurgiche e dell'ostetricia. Il ginecologo-ostetrico paga tra 2.500 e 6.000 euro, l'anestesista-rianimatore tra 3.000 e 7.000, l'ortopedico tra 3.000 e 8.000. Il chirurgo generale si colloca tra 4.000 e 10.000 euro, mentre il cardiochirurgo e il neurochirurgo, in cima alla scala del rischio, arrivano a 8.000-15.000 euro all'anno. Per queste ultime specialità, inoltre, non tutte le compagnie sono disposte a operare, e la negoziabilità del premio dipende fortemente dalla storia professionale del singolo.

Specialità Premio annuo tipico
Medico di medicina generale 500 – 1.500 €
Pediatra di libera scelta 700 – 1.800 €
Specialista ambulatoriale 800 – 2.500 €
Radiologo / Diagnosta 1.000 – 3.000 €
Odontoiatra generico 300 – 1.500 €
Odontoiatra implantologo 1.500 – 4.000 €
Ginecologo / Ostetrico 2.500 – 6.000 €
Anestesista 3.000 – 7.000 €
Ortopedico 3.000 – 8.000 €
Chirurgo generale 4.000 – 10.000 €
Cardiochirurgo / Neurochirurgo 8.000 – 15.000 €

Un fattore spesso sottovalutato è il sistema di bonus-malus, simile a quello della RC Auto ma applicato alla storia professionale. Un medico senza sinistri negli ultimi dieci anni può ottenere sconti fino al 30-40 per cento rispetto alla tariffa base. Al contrario, due o più sinistri con colpa negli ultimi cinque anni possono far lievitare il premio del 50-100 per cento e, nei casi più delicati, rendere difficile trovare una compagnia disposta a operare. La storia professionale, in altre parole, pesa economicamente tanto quanto la specialità.

Il Regime Claims Made e perché Cambia Tutto

Il cuore tecnico della RC medica, e probabilmente l'aspetto più sottovalutato dai professionisti, è il regime di garanzia. Esistono due regimi fondamentalmente diversi, e la scelta tra i due ha conseguenze enormi sulla copertura effettiva.

Il regime dominante nella RC medica italiana è il cosiddetto claims made, letteralmente "richiesta fatta". La compagnia paga se la richiesta di risarcimento (il claim) viene formalmente presentata durante il periodo di validità della polizza, anche se l'evento dannoso che l'ha generata si è verificato anni prima. Il principio, in apparenza tecnico, ha implicazioni immediate: se un medico smette di rinnovare la polizza — per cessazione dell'attività, cambio compagnia, pensionamento — tutti i sinistri relativi alla sua attività passata non sono più coperti. Il danno medico ha una prescrizione decennale, e la casistica insegna che molte richieste di risarcimento arrivano a distanza di anni dal fatto, talvolta quando il professionista ha già smesso di lavorare.

Per mitigare questo rischio esistono due clausole chiave. La prima è la retroattività: indica da quale data passata la polizza copre eventi denunciati oggi. Una retroattività illimitata è la condizione ideale e copre tutta la storia professionale; una retroattività limitata a cinque o dieci anni lascia scoperto ciò che è avvenuto prima. Quando si cambia compagnia, è essenziale far trasferire la retroattività dalla polizza precedente, pena la perdita di copertura per i periodi pregressi.

La seconda clausola è il run-off, o polizza di cessione, da stipulare alla cessazione definitiva dell'attività. È una polizza aggiuntiva che copre i sinistri denunciabili negli anni successivi alla pensione o alla chiusura dello studio. La sua durata ragionevole è di almeno dieci anni, pari al termine di prescrizione del danno medico, e il suo costo è proporzionale alla storia professionale pregressa. Trascurare il run-off è l'errore più costoso che un medico possa commettere alla fine della carriera: può sembrare una spesa inutile per un'attività cessata, ma è la sola vera tutela contro i contenziosi tardivi.

L'alternativa al claims made è il regime occurrence, letteralmente "verificarsi dell'evento": la compagnia paga se l'evento dannoso si verifica durante il periodo di validità della polizza, a prescindere da quando viene denunciato il sinistro. Sarebbe il regime più favorevole al professionista, ma nel mercato italiano della RC medica è raro: poche compagnie lo offrono e a premi significativamente più alti, spesso fuori dalla portata dei singoli.

Clausole, Esclusioni e Cosa Leggere nel Contratto

Prima di sottoscrivere una polizza RC medica è essenziale leggere le condizioni contrattuali con attenzione. Una polizza apparentemente economica può nascondere limiti che la rendono inadeguata al momento del bisogno. Gli elementi da verificare sono diversi e tutti rilevanti.

Il regime di garanzia (claims made o occurrence) va letto esplicitamente, insieme alla data di retroattività riconosciuta. I massimali per sinistro e per annualità devono rispettare i minimi del D.M. 232/2023 per la propria specialità. La franchigia e l'eventuale scoperto — la quota percentuale a carico dell'assicurato oltre la franchigia — pesano direttamente sulle uscite in caso di sinistro. La gestione dei sinistri in serie, cioè quelli che colpiscono più pazienti per la stessa causa (l'esempio classico è un'infezione nosocomiale su un reparto), segue regole specifiche che variano da contratto a contratto: in alcuni casi ogni paziente è un sinistro a sé, in altri l'intera serie è considerata un unico sinistro ai fini del massimale.

Le spese legali meritano una clausola dedicata. Possono essere incluse nel massimale, ed erosiono quindi l'importo disponibile per il risarcimento del danno, oppure essere aggiuntive, cioè pagate dalla compagnia al di sopra del massimale. La seconda opzione è nettamente preferibile: una difesa legale complessa, con consulenti tecnici e periti, può costare decine di migliaia di euro, e trovarli a carico del massimale significa ridurre drasticamente la copertura per il risarcimento vero e proprio.

Le esclusioni variano tra le compagnie, ma alcune sono ricorrenti. Sono tipicamente esclusi i danni da dolo e da colpa grave, i danni derivanti da stato di ebbrezza o alterazione psichica, i danni da pratiche sperimentali non approvate o non conformi alle linee guida, i danni da attività svolta in violazione delle norme deontologiche, le multe penali e le sanzioni amministrative (la RC copre il danno civile, non le multe). Un punto particolarmente delicato riguarda le infezioni nosocomiali: alcuni contratti le escludono, altri le coprono con sottolimiti, altri ancora le includono pienamente. È una delle clausole da verificare sempre per iscritto, perché in molti contenziosi sanitari la questione nosocomiale è centrale.

Quando si confrontano preventivi, fermarsi al prezzo è l'errore più frequente. Una polizza che costa il 30 per cento in meno ma ha massimali insufficienti, franchigie alte, retroattività limitata ed esclusioni estese può costare molto di più al momento di un sinistro serio. Il metodo corretto è richiedere almeno tre preventivi a compagnie o broker diversi, assicurandosi di confrontare polizze con condizioni identiche: stesso massimale, stessa franchigia, stesso regime, stessa estensione retroattiva. Solo a parità di struttura ha senso confrontare il premio.

RC Medica e RC Struttura Sanitaria: Due Coperture Distinte

Un punto spesso fonte di confusione riguarda il rapporto tra la polizza individuale del medico e quella della struttura in cui opera. La domanda ricorrente, soprattutto tra i dirigenti ospedalieri, è se la copertura della struttura sia sufficiente. La risposta è no, e capire il perché richiede di distinguere due piani di responsabilità.

La RC struttura sanitaria copre la responsabilità della struttura verso il paziente, inclusa la responsabilità dei professionisti che operano al suo interno in regime di lavoro subordinato. Quando un paziente subisce un danno in ospedale e agisce contro la struttura, è la polizza struttura a rispondere, in prima battuta. Ma questa copertura non si estende all'attività che il medico svolge fuori dalla struttura, né — in molti casi — all'attività intramoenia svolta all'interno della struttura ma in regime libero-professionale. E non copre il medico quando viene chiamato in causa personalmente dal paziente o quando la struttura stessa agisce in regresso contro di lui.

Per questo anche i medici che lavorano a tempo pieno in strutture pubbliche o private accreditate devono stipulare una polizza RC individuale. Copre l'attività extraistituzionale (visite e interventi in studio privato, consulenze, second opinion), copre l'attività intramoenia in regime libero-professionale e fornisce uno scudo personale nel caso in cui il professionista venga chiamato in causa direttamente. Le due polizze operano in regime di non concorrenza: in caso di sinistro si stabilisce quale garanzia è operante per prima e l'altra subentra per le eccedenze. Coordinate bene, evitano sia le sovrapposizioni inutili (che costano premi doppi) sia le lacune (che lasciano scoperture pericolose).

Gestire un Sinistro senza Compromettere la Copertura

Anche con la polizza migliore, prima o poi può arrivare una richiesta di risarcimento. La gestione dei primi giorni è decisiva per tutelare la propria posizione assicurativa e legale, e ci sono regole precise da seguire.

La comunicazione del sinistro alla compagnia va fatta tempestivamente, entro i termini previsti dal contratto, che tipicamente vanno dai 3 ai 15 giorni dalla conoscenza del fatto. Il ritardo può comportare la decadenza dal diritto alla copertura, anche in presenza di un evento chiaramente garantito. La comunicazione deve contenere una descrizione fattuale dell'evento, senza interpretazioni e senza ammissioni di responsabilità.

Non ammettere mai responsabilità, né a voce né per iscritto, verso il paziente o i suoi familiari. La responsabilità va accertata attraverso i normali iter, e un'ammissione precoce — anche dettata da empatia o da volontà di calmare il paziente — può essere usata contro il professionista nel contenzioso. Per lo stesso motivo non fare offerte di risarcimento spontanee: qualsiasi transazione deve passare attraverso la compagnia, che ha interesse a gestire il sinistro secondo le proprie procedure e a contenere l'esito entro i limiti contrattuali.

La documentazione è la prima linea di difesa. Cartella clinica completa, referti, consensi informati firmati, correspondence con il paziente: tutto va conservato e organizzato. La cartella clinica, in particolare, è spesso il documento decisivo in un contenzioso: una documentazione accurata e tempestiva può fare la differenza tra un sinistro respinto e un risarcimento pieno. Per questo molti professionisti investono tempo nella formazione sulla corretta compilazione, non come adempimento formale ma come vera e propria protezione assicurativa preventiva. Il consenso informato, in particolare, è uno scudo legale potente: la sua presenza correttamente compilata, con descrizione dei rischi e delle alternative, riduce drasticamente le probabilità di successo di una richiesta di risarcimento.

L'assistenza legale è di norma prevista dalla polizza, con la compagnia che assegna un difensore. Molti contratti prevedono però la clausola della difesa con legale di fiducia, che permette al medico di scegliere il proprio avvocato, con le spese rimborsate dalla compagnia fino a un massimale dedicato. È un'opzione utile, perché in un contenzioso delicato avere un legale di fiducia, specializzato in responsabilità sanitaria, può fare la differenza. Va verificata prima, non al momento del sinistro.

Errori Ricorrenti nella Scelta della Polizza

Dall'analisi delle pratiche più frequenti emergono alcuni errori che si ripetono con regolarità, e che hanno spesso un costo elevato.

Il primo è la scelta dei massimali al minimo di legge per risparmiare sul premio. In caso di sinistro grave — un danno permanente grave a un paziente giovane, una morte in sala operatoria, una diagnosi mancata con evoluzione infausta — il risarcimento può superare agevolmente i 2 milioni di euro, e la differenza tra il massimale garantito e l'importo condannato è a carico del professionista. I massimali minimi sono un pavimento normativo, non una raccomandazione di mercato.

Il secondo è la dimenticanza della retroalità quando si cambia compagnia. Basta un cambio di compagnia senza trasferimento corretto della retroattività per lasciare scoperti tutti gli anni di attività precedenti: un buco che si scopre solo al momento di un sinistro tardivo, quando la compagnia nuova rifiuta la copertura e quella vecchia non è più operante.

Il terzo è la mancata stipula del run-off alla cessazione dell'attività. Sembra una spesa inutile per un'attività conclusa, e invece è la sola tutela reale contro i contenziosi che emergono negli anni successivi al pensionamento. La prescrizione decennale del danno medico significa che un professionista che ha smesso di operare può ricevere una richiesta di risarcimento anche nove anni dopo l'ultimo giorno di attività.

Altri errori ricorrenti includono la scelta esclusivamente in base al prezzo, la comunicazione tardiva del sinistro, la mancata coordinazione tra polizza individuale e polizza struttura (con doppi premi o, peggio, con lacune), e la trascuratezza nella documentazione clinica. Tutti errori che si pagano al momento del bisogno, mai prima.

Come Confrontare i Preventivi

Confrontare preventivi di polizza RC medica richiede metodo. Il rischio concreto è di paragonare prodotti non omogenei e arrivare a conclusioni sbagliate, scegliendo il premio più basso a fronte di una copertura peggiore.

Prima di chiedere preventivi è utile definire con precisione il proprio profilo: la specialità, le attività svolte (intra ed extra moenia, pubblico e privato, dipendente e libero professionista), i massimali desiderati — almeno i minimi di legge, possibilmente superiori per le specialità a rischio — la franchigia che si è disposti a sostenere, il regime preferito, che dovrebbe essere claims made con retroattività illimitata per la maggior parte dei professionisti, e la storia sinistri degli ultimi cinque-dieci anni. Aver chiaro questo profilo permette di richiedere preventivi realmente confrontabili.

Una volta ricevuti i preventivi, idealmente almeno tre da compagnie o broker diversi, il confronto va fatto su più dimensioni. Il premio annuo è la variabile più visibile ma è solo una delle componenti. Vanno valutati i massimali per sinistro e per annualità, la franchigia e l'eventuale scoperto, il regime e la retroaltà, il trattamento delle spese legali, la qualità del servizio di assistenza sinistri — referente dedicato, linea attiva, rete di legali e periti — e la solidità finanziaria della compagnia. I rating di agenzie come AM Best o Standard & Poor's offrono un indicatore oggettivo della capacità della compagnia di far fronte ai propri impegni nel lungo periodo, e per una polizza che deve coprire rischi decennali è un fattore non trascurabile.

Un premio più alto del 10-15 per cento può essere pienamente giustificato da una copertura migliore, da un'assistenza più solida o dalla solidità finanziaria della compagnia. Il calcolatore RC Medici disponibile sul nostro sito fornisce una stima realistica del premio di mercato in base alla specialità e ai massimali scelti: è un buon punto di partenza, ma la scelta finale deve basarsi sul confronto diretto tra preventivi reali.

Conclusioni

La RC medica obbligatoria non è un adempimento burocratico ma una scelta professionale che accompagna il medico per tutta la carriera, e talvolta oltre. La complessità del quadro normativo — Legge Gelli-Bianco, regolamento attuativo, regime claims made, retroattività, run-off — rende la materia tecnica, ma proprio per questo ignorarla non è un'opzione praticabile. I professionisti che investono tempo nella scelta della polizza giusta, e che mantengono la copertura coerente nel corso degli anni, sono quelli che dormono sonni tranquilli quando arriva una richiesta di risarcimento. Quelli che scelgono in base al premio più basso, o che trascurano la continuità della copertura, sono quelli che si trovano esposti al momento del bisogno.

La documentazione clinica, infine, è la prima assicurazione e la più economica. Cartella clinica perfetta, consenso informato compilato, referti tempestivi: sono gli strumenti concreti che riducono la probabilità di un contenzioso e, quando il contenzioso arriva, permettono di difendersi. Nessuna polizza sostituisce la buona pratica clinica documentata.

Per una valutazione personalizzata della propria posizione assicurativa, quando le scelte sono complesse o il profilo professionale presenta specificità, è opportuno rivolgersi a un broker specializzato in responsabilità sanitaria, che conosca il mercato e sappia leggere le clausole tecniche dei contratti.

Disclaimer

Questo articolo ha carattere esclusivamente informativo e non costituisce consulenza assicurativa, legale o fiscale. AssicurazioniGuida.it non è iscritto al RUI e non esercita attività di intermediazione assicurativa. Le tariffe e i range di costo indicati sono stime basate sul Bollettino Tariffe IVASS e su rilevazioni di mercato, non rappresentano preventivi vincolanti. Per una valutazione personalizzata rivolgiti a un broker o a un'agenzia iscritta al RUI.

Articolo aggiornato il 25 luglio 2026 — contenuti revisionati con normativa vigente (Legge Gelli-Bianco 24/2017 e D.M. 232/2023), dati IVASS e tariffe di mercato 2026.

Fonti e Riferimenti

Questo articolo si basa sulle seguenti fonti ufficiali e verificabili:

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